High frequency trading

Marzo 4, 2013

highLegge del 24 Dicembre 2012numero 228 comma 495.
Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza  relative
agli strumenti finanziari di cui ai commi 491  e  492.  Si  considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza  quella  generata  da  un
algoritmo  informatico  che  determina  in  maniera   automatica   le
decisioni relative all'invio,  alla  modifica  o  alla  cancellazione
degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della  medesima
specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al  valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a
mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota  dello  0,02  per
cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
giornata di borsa  superino  la  soglia  numerica  stabilita  con  il
decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non  puo'  in  ogni
caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto
del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai  fini
del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
di cui al comma 494.
Cangia (Staff)

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