Legge del 24 Dicembre 2012numero 228 comma 495.
Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono
soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative
agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492. Si considera
attivita' di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un
algoritmo informatico che determina in maniera automatica le
decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione
degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o
la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima
specie sono effettuati. con un intervallo minimo inferiore al valore
stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di cui al comma 500. Tale valore non puo' comunque essere superiore a
mezzo secondo. L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02 per
cento sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una
giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il
decreto di cui al precedente periodo. Tale soglia non puo' in ogni
caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.
496. L'imposta di cui al comma 495 e' dovuta dal soggetto per conto
del quale sono eseguiti gli ordini di cui al medesimo comma. Ai fini
del versamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al comma 494.
Cangia (Staff)